19 Dicembre 2006 | Autore: Redazione | In Comunicati stampa |
Approfondendo
la problematica suscitata dal decreto legislativo
italiano di prossima emanazione per
disciplinare la libertà di circolazione dei cittadini dell’Ue,
alcuni membri dell’associazione Allarme Lingua, di varie città italiane,
consultatisi via posta elettronica, sono giunti alla conclusione che tale
decreto è in pieno contrasto con la direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio Europeo 2004/38/CE del 29 aprile 2004. Il
sospetto che vi fosse qualcosa che non filava nella norma era già sorto alcuni
giorni fa e l’associazione aveva diffuso un brillante articolo a firma di Carlo
Sarandrea (L’inglese? Comprensibile per
legge) che poneva in risalto le
manchevolezze dell’articolo 20, comma 7, che prevede che l’eventuale
provvedimento di allontanamento di una persona dal territorio sia”tradotto in
una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese”. Il diritto
europeo riscritto in chiave italiana (tanto c’è l’inglese!). Neanche la “perfida
Albione” avrebbe osato tanto. Così
Sarandrea: ”In parole
povere, grazie ad un “ovvero”, diventerà obbligatorio conoscere
l’inglese, tenuto conto che la traduzione in inglese non rappresenta un’ipotesi
residuale (da attivare solo nel caso che non sia possibile tradurre il testo del
provvedimento in una lingua comprensibile al destinatario), ma ben può
costituire l’ipotesi ordinaria…
Il tutto, con buona pace del diritto di agire in giudizio e del diritto di
difesa, garantiti solennemente a tutti (non solo ai cittadini) dall’art. 24
della Costituzione: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni
stato e grado del procedimento“. È ovvio, infatti, che presupposto
fondamentale per agire efficacemente in giudizio e difendersi adeguatamente è la
piena comprensione del contenuto (ed in particolare, delle motivazioni) del
provvedimento di allontanamento”. Il legislatore italiano dà per scontato che si
debba conoscere l’inglese e così concludeva l’articolo :
”Oggi.. devi studiare l’inglese. E se non lo studi, non c’è problema: la legge
ti dice che lo capirai benissimo lo stesso. È il “miracolo di pentecoste”
realizzato con decreto legislativo”.
Ebbene, nella direttiva non si sono trovati riferimenti specifici alle lingue da
usare. Però l’art. 30 dice: “Ogni provvedimento adottato a norma
dell’art. 27, paragrafo 1 (limitazioni alla libertà
di circolazione) è notificato per iscritto all’interessato SECONDO
MODALITÀ CHE CONSENTANO A QUESTI DI COMPRENDERNE IL CONTENUTO E LE CONSEGUENZE.
Tanto basta per concludere, con soddisfazione per averlo intuito, che il
decreto legislativo italiano di recepimento è in
contrasto con la direttiva europea, in quanto non garantisce la comprensione
effettiva del contenuto e delle conseguenze del provvedimento.
Giorgio Bronzetti
ABRUZZO LIBERALE 19/12/06