DIS-ES 017
Proposti emendamenti al progetto di Costituzione europea dalla Verein Deutsche Sprache unitamente ad altre associazioni di difesa delle lingue tra cui “Allarme lingua”
La Verein Deutsche Sprache, associazione di difesa della lingua tedesca, ha presentato alla Convenzione europea delle proposte di emendamenti tendenti a valorizzare maggiormente i diversi aspetti della pluralità culturale e linguistica dell'Europa allargata, di ridurre il pericolo di discriminazioni a causa della lingua e di assicurare una maggiore tutela dei consumatori.
All'iniziativa hanno aderito le maggiori istituzioni ed associazioni linguistiche tedesche, come la Wilhelm von Humboldt Gesellschaft e la Verein Muttersprache, e francesi, come l'Accadémie Francophone e la Défence de la Langue Francaise, mentre per l'Italia ha sottoscritto le proposte di emendamenti il Comitato di difesa delle lingue e delle culture Allarme lingua.
Proposte di emendamenti al Titolo III del progetto di Costituzione
presentato dalla Convenzione Europea
Articolo III-8
(1) Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e nell'ambito delle competenze da essa conferite all'Unione, una legge o una legge quadro europea del Consiglio dei ministri può stabilire le misure necessarie per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, o l'origine etnica, la lingua, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
Motivazione: l'emendamento assicurerebbe una maggiore concordanza con l'articolo II-21 (Carta dei diritti)
Articolo III-12
Le lingue in cui ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi in virtù dell'articolo I-8, e ricevere una risposta, sono quelle elencate all'articolo IV-10. Le istituzioni e gli organi consultivi di cui al presente articolo sono quelli elencati all'articolo I-18, paragrafo 2, all' articolo I-29 , e agli articoli I-30 e I-31 e il mediatore europeo.
Motivazione: L'inserimento dell'articolo I-29 dovrebbe garantire che i cittadini dell'Unione possano corrispondere nelle lingue della Costituzione anche con la Banca Centrale Europea . Ciò corrisponde perfettamente alle intenzioni originali della Convenzione Europea poiché nelle versioni CONV 724/03 e CONV 725/03 l'elenco delle istituzioni dell'articolo I-18 conteneva anche la BCE, mentre l'articolo III-9 (il numero di allora dell'articolo III-18 sunnominato) faceva riferimento all'articolo I-18 come l'odierno articolo III-12.
Articolo III-18
(....)
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(2) Tanto nell'ambito degli Stati membri che nei rapporti di lavoro con le organizzazioni sovranazionali dell'Unione, come anche delle sue istituzioni , è vietata qualsiasi discriminazione tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, fondata sulla nazionalità o all'appartenenza ad un gruppo linguistico.
Sono ammissibili regolamenti particolari per interpreti e traduttori.
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Motivazione: Gli emendamenti dovrebbero avere un effetto correttivo sugli ultimi sviluppi negativi nella politica di assunzione del personale dell'Unione ed impedire che simili sviluppi si ripetano in futuro. Innumerevoli offerte di lavoro da parte di organizzazioni co-finanziate dall'UE contengono per esempio la condizione discriminante „English native speaker“oppure (quella non meno discriminante) „English native speaker or equivalent“.
Articolo III-43
L'articolo III-42 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all' importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di protezione dei consumatori , di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
Articolo III-50
(1) Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi (….) ed in particolare quelli consistenti nel:
(…..)
(d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, degli ostacoli o condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza, (….)
Motivazione: Anche delle condizioni uguali possono costituire per dei partner commerciali diversi ostacoli, p.es. se la lingua usata e' lingua materna per uno e per l'altro e' una lingua straniera.
Articolo III-132
(1) Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici e culturali e a promuovere il loro diritto ad una informazione comprensibile , all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. Il consumatore ha diritto nel proprio Paese di ricevere informazioni chiare e redatte nella lingua del proprio Paese sul tipo e sulla provenienza della merce.
(....)
Articolo III-180
(1) L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione.
(…..)
(2) Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento. (….).
La Commissione vigila in modo particolare affinchè la scelta delle lingue nei bandi di concorso per forniture e prestazioni, che si effettuano negli Stati membri con la partecipazione finanziaria dell'Unione, non turbi la libera concorrenza. La Commissione vigila affinché le versioni nelle diverse lingue del bando di concorso siano pubblicate simultaneamente.
(......)
Articolo III-181
(....)
(2) L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
(....)
a) miglioramento della conoscenza e della diffusione delle lingue , della cultura e della storia dei popoli europei,
(4) L'Unione tiene conto degli aspetti culturali e linguistici nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni della Costituzione, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle culture e delle lingue .
Motivazione: Le aggiunte assicurerebbero una maggiore concordanza con l'articolo I-3, che pone in risalto il concetto di “molteplicità culturale e linguistica”.
Associazioni che sottoscrivono
Verein Deutsche Sprache e. V.
Académie Francophone
Allarme lingua-Comitato per la difesa delle lingue e delle culture
Association pour le Pluralisme Linguistique et Culturel en Europe
Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre
Courrier Sud – Association Francophone des Professionnels de l'Aéronautique
Défense de la Langue Française
Associazione mondiale Esperanto
Fédération de la Fonction Publique Européenne (Sektion Rat)
Förderverein Bairische Sprache und Dialekte
Interessengemeinschaft Muttersprache in Österreich, Graz e. V.
Internationale Vereinigung der ehemaligen Angehörigen der Europäischen Gemeinschaften (Deutsche Sektion e. V.)
Observatoire International de la Langue Française
Verein Muttersprache, Wien e. V.
Wilhelm von Humboldt Gesellschaft e. V.